Non solo parole per il nuovo codice appalti
Intervista ad Andrea Sisti Presidente CONAF apparsa sul numero 25 della rivista Paysage. Gli argomenti saranno ripresi e amplianti il 25 novembre in occasione del seminario "Il nuovo Codice Appalti e le novità per i professionisti".
Il Decreto Legislativo n. 50/2016, definito in breve Codice Appalti, frutto dell’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, presenta diverse novità, in particolare per quanto concerne le “Opere a Verde”. A parlarcene il Presidente dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Andrea Sisti, che abbiamo raggiunto per una breve intervista. A lui abbiamo chiesto le novità salienti previste dal Codice anche in relazione all’introduzione di nuove e più chiare definizioni, come il “Concorso di Progettazione” o lo stesso significato di “Opere a Verde”.
D: Quali sono, secondo lei, le caratteristiche rilevanti di questo nuovo Codice Appalti?
R: In generale il Codice risulta più snello e improntato allo sviluppo della progettazione, separato dall’esecuzione dei lavori, allo sviluppo delle soft law quale strumento di regolazione nell’applicazione. Nella nuova formulazione del Codice sono state introdotte particolari novità che vedranno sviluppare in modo corretto i servizi agronomici, forestali, ambientali, paesaggistici e del verde. Particolare novità è quella dell’estensione dei servizi di architettura e ingegneria agli altri servizi tecnici e i concorsi di progettazione nei diversi settori sopracitati, servizi di architettura e ingegneria e altri “servizi tecnici”, i servizi riservati a operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art.3 della direttiva 2005/36/CE.
È di particolare soddisfazione sottolineare alcune parti del Codice che, per la prima volta, pongono in evidenza le peculiarità dei professionisti della categoria anche inrelazione al fatto che, nella logica dello sviluppo sostenibile, le opere del nostro settore sono determinanti nella crescita del nostro Paese sia in termini di PIL sia in termini di occupazione, soprattutto giovanile. tale e rispetto alle opere edili relative a edifici, ponti strade, infrastrutture ecc. come da precedente normativa. Conseguentemente sono riconosciuti i servizi professionali paesaggistici, agronomici, forestali, progettuali del verde, naturalistici e ambientali.
D: Qual è stato il ruolo del CONAF?
R: L’azione del CONAF è stata quella di dare una svolta al Codice Appalti in materia di ambiente e paesaggio affinché le relative opere acquistino la giusta rilevanza indirizzando le stazioni appaltanti ovvero più in generale gli enti pubblici, a svolgere la loro programmazione anche intorno a questi aspetti che tanta rilevanza hanno per la salute dei cittadini quanto per l’economia di questo Paese ad altissima vocazione agricola, paesaggistica e turistica.
Il codice è quindi già in vigore fatta eccezione per alcuni articolati di cui sono in corso di emanazione linee guida e regolamenti che saranno oggetto di stesura da parte dei vari Ministeri coinvolti e dell’ANAC; a questo proposito, l’Autorità Anticorruzione ha avviato le consultazioni sul proprio sito in merito a sette specifici argomenti tra i quali proprio i servizi professionali, a cui l’intero Consiglio sta lavorando.
D: Ci può segnalare qualche articolo di particolare rilievo?
R: In particolare segnalerei il contenuto dell’art.3, dove si incontra la definizione di “opera” come “risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e presidio ambientale, includendo anche quelle di presidio agronomico e forestale, paesaggistico e di ingegneria naturalistica”. Conseguentemente con questa definizione si dà piena autonomia alle opere a verde e alle categorie di lavori di presidio agronomico e forestale, paesaggistico e ambientale e rispetto alle opere edili relative a edifici, ponti strade, infrastrutture ecc. come da precedente normativa. Conseguentemente sono riconosciuti i servizi professionali paesaggistici, agronomici, forestali, progettuali del verde, naturalistici e ambientali.
D: In tema di concorsi, quali sono le novità?
R: Vengono per la prima volta definiti i “concorsi di progettazione”, in una forma molto più ampia. L’articolo, infatti, recita che le “procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni
culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché del settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici e idrau-
lici e dell’elaborazione dei dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi”.
Con questa definizione e l’esplicazione prevista dagli art. 152 e seguenti, i concorsi di idee e di progettazione si aprono ai settori del paesaggio, alla progettazione naturalistica, al verde urbano e al paesaggio forestale agronomico. È una grande novità che dobbiamo saper cogliere e stimolare, apportando tutta la nostra creatività per la conservazione innovativa e lo sviluppo del territorio agroforestale e della riqualificazione delle città attraverso la natura.
D: Quali sono le novità nell’ambito dei SAI, ovvero i Servizi di Architettura e Ingegneria?
R: Per quanto concerne i servizi professionali, questi non sono più riconducibili ai soli SAI ma si fa preciso riferimento anche a tutti gli altri servizi tecnici, ivi comprese le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali.
D: Ci può dare una sua valutazione conclusiva?
R: In conclusione occorre rilevare che un grande passo avanti è stato fatto nella direzione dello sviluppo sostenibile, grazie all’introduzione di questa nuova terminologia che ha consentito di ottenere “un codice più verde e meno grigio cemento”.
Collegato agricolo: sarà vera gloria?
Il 6 luglio sorso, dopo “soli” 990 giorni (quasi 3 anni) di gestazione e di ping pong tra Camera e Senato, ha finalmente visto la luce il “Collegato Agricoltura”, un complesso di norme per il quale il Ministro Martina, nella conferenza stampa di presentazione, definisce con le parole d'ordine: semplificazione, tutela del reddito, ricambio generazionale e organizzazione.
Possiamo realmente aspettarci tutto questo? Sarebbe sicuramente molto bello ma, come sempre più spesso avviene, la presentazione delle norme e delle leggi approvate è molto più altisonante e generatrice di speranze rispetto alla realtà.
Anche in questo caso, a fianco di molti provvedimenti certamente utili, ve ne sono altri, e molti, che sono deleghe al Governo, non provvedimenti immediatamente operativi, ed il loro successo dipenderà da come il Governo utilizzerà queste deleghe, e in che tempi.
Suscita quasi ilarità sentire parlare di "semplificazione": ogni volta che il Governo parla di semplificazione in genere c’è da tremare: basti guardare cosa è riuscito a fare il Ministero sul complesso delle norme sulla PAC, per le parti delegate ai singoli stati membri: un guazzabuglio da cui si stenta a venir fuori, con diritti all’aiuto che hanno dovuto essere ricalcolati più volte prima dell’assegnazione (che non è ancora definitiva per tutte le aziende oggi, a due anni dall’avvio della riforma), con una definizione di "agricoltore attivo" che ha ulteriormente contribuito a complicare e confondere le idee, con aiuti accoppiati dalle modalità di calcolo farraginose ed incerte. Logico temere il peggio quindi, quando il Governo parla di semplificazione. Nel “collegato” la semplificazione esiste, ma è su temi non marginali (riduzione dei tempi per aprire un’azienda agricola, che arrivano a 60 giorni – quando in altri paesi CE è di una settimana – eliminazione dell’obbligo del fascicolo per i piccoli produttori olivicoli, ecc..) ma certamente meno importanti rispetto ad altre urgenze ben più conclamate (riforma di Agea, semplificazione delle procedure PAC, linee guida per semplificare l’applicazione dei PSR ad esempio…).
Alcuni provvedimenti di immediata applicazione sono certamente utili per alcuni settori, come, ad esempio la norma che introduce la definizione di "birra artigianale", o quella sulla definizione dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro (requisiti, etichettatura, confezionamento), oppure ancora le norme sul riso (tutela delle varietà tipiche, sostegno al miglioramento genetico, promozione del valore culturale del paesaggio risicolo e di sistemi volontari di tracciabilità ecc.).
Certamente utile, e più "trasversale" l’introduzione della prelazione agraria anche a favore dello IAP, e non solo del coltivatore diretto, o l’introduzione di un sistema informativo per l’Agricoltura Biologica, oppure ancora l’esclusione dai rifiuti degli sfalci e potature del verde pubblico e privato.
Tuttavia i "grandi temi" sono stati delegati al Governo che, con appositi decreti legislativi, dovrà riorganizzare Ismea, Crea, Sin, Agecontrol, Agea, Ente Risi: compito titanico, che finora, visti i risultati soprattutto di Agea Agecontrol e Sin, non è mai riuscito a nessuno. Eppure questi aspetti sono di estrema importanza per dare al mondo agricolo una maggior snellezza ed efficacia operativa, riducendo le sovrapposizioni di funzioni e di interessi, riorganizzando il sistema dei controlli evitando inutili e dispendiose sovrapposizioni di competenze, che si traducono in controlli, a carico della medesima azienda, ripetuti da più soggetti che vanno a verificare le medesime cose.
Anche tutto il grande tema della gestione del rischio in agricoltura è stato delegato al Governo: anche qui la necessità di riordinare gli strumenti esistenti, coordinarli ed implementarli con strumenti di regolazione dei mercati, integrando le tematiche dei rischi connessi con le avversità atmosferiche con quelli da calamità sia a carico delle produzioni agricole e zootecniche che delle strutture disciplinando i fondi di mutualizzazione.
L’agricoltura ha grande bisogno di questi (ed altri) interventi: le quattro parole d’ordine del Ministro diventeranno realtà nella misura in cui il Governo saprà gestire con rapidità ed efficacia questa deleghe.
Purtroppo molti interventi sono stati fatti solo per far fronte ad emergenze (latte, cereali per esempio, o i periodici interventi di cambio dei vertici di Agea), mentre quello che manca, da troppi anni ormai, è una politica agraria nazionale se non di lungo, almeno di medio termine. Questo è ciò che chiede l’agricoltura italiana.
Fabio Fracchia
La stima di parchi e giardini
Con l’articolo che segue vogliamo dare ai nostri lettori non solo degli spunti di riflessione ma anche delle linee guida su argomenti di estimo che riguardano la nostra professione. In questo numero proponiamo un articolo sulla stima di parchi e giardini e sui possibili criteri sulla stima.
Funzioni di giardini e parchi e criteri di stima
Giardini e parchi (aree verdi di grandi dimensioni) possono essere pubblici o privati. Quelli pubblici non sono oggetto di compravendita, e la loro stima rientra nel tema della valutazione dei beni ambientali. Quelli privati sono normalmente pertinenze di dimore individuali (villini, ville, castelli), di complessi condominiali residenziali e talvolta anche di fabbricati industriali; più raramente sono separati dai fabbricati e vengono goduti come beni a sé stanti. Nel caso siano pertinenze, si evidenzia una complementarità fra l'area verde e il fabbricato; nel caso siano indipendenti, svolgono la loro funzione in modo autonomo. In entrambi i casi il loro valore dipende dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che presentano e dal contesto di mercato, i cui dati costituiscono gli elementi oggettivi su cui basare una stima.
È teoricamente stimabile, come diremo più avanti, l’ipotetico valore di mercato di un giardino.
Un giardino o parco è un bene che ha avuto un costo di produzione e di cui si può stimare il valore di costo di riproduzione.
Un giardino annesso ad un fabbricato ha funzioni estetiche e ricreative, che sono generalmente apprezzate e si traducono in un incremento di valore del fabbricato stesso. Tale incremento si identifica con il valore complementare del giardino.
Un parco separato da un fabbricato è un bene che risponde ad un'esigenza particolare del suo proprietario, disposto a sacrificare, per averne la disponibilità, l'utile economico che il terreno potrebbe dare con un diverso utilizzo. Tale utile potrebbe derivare dall'uso agricolo o dallo sfruttamento come area fabbricabile: in una stima, l'aspetto economico da considerare sarà il valore di trasformazione secondo la destinazione ordinaria.
Le possibili ragioni pratiche di stima e l’aspetto economico da prendere in considerazione sono i seguenti.
- Espropriazione per pubblica utilità: se il giardino è annesso ad un fabbricato, il criterio di stima sarà quello del valore complementare; se è autonomo, occorre distinguere se il terreno è agricolo o edificabile e applicare poi le regole di stima dell’indennità stabilita dalla legge.
- Vendita o permuta: se il giardino è annesso ad un fabbricato, il suo valore complementare rispetto a questo individuerà la perdita che il proprietario subisce privandosene, e rappresenterà il prezzo minimo di cessione; se si tratta di un parco autonomo, l’aspetto economico più rispondente sarà il valore di trasformazione del terreno secondo la sua ordinaria destinazione.
- Danneggiamento: l'aspetto economico da stimare dovrà essere il valor di costo di riproduzione.
Stima del valore di mercato
È assai raro che un giardino sia compravenduto separatamente dal fabbricato del quale è pertinenza. La sua superficie entra però come frazione nel computo della superficie commerciale del fabbricato che ne è dotato. Ciò costituisce il presupposto perché si possa stimare il valore di mercato di un giardino, attribuendo alla sua superficie ragguagliata lo stesso valore unitario del fabbricato (€/m2). Il valore di mercato così trovato non rappresenterà realmente la più probabile somma che spunterebbe il bene in una compravendita, ma un quantum monetario attribuibile al giardino come oggetto di proprietà.
Esempio
Ipotizziamo un’abitazione che abbia una superficie coperta di 100 m2 ed un giardino di 500 m2.
Ipotizziamo ancora che l’abitazione, anche in virtù della dotazione di superficie scoperta, abbia un valore unitario di € 2.500 al metro quadrato di superficie commerciale. La consistenza del giardino, determinata secondo i criteri locali (e catastali) risulta di:
10% * 100 m2 = 10 m2
2% * (500 – 100) m2 = 8 m2 / 18 m2.
Tali 18 m2 rappresentano il ragguaglio dell’area del giardino all’area coperta, e ad essi è applicabile lo stesso valore di mercato dell’abitazione nel suo insieme, pari a € 2.500/m2. Ne consegue che il valore del giardino è di:
€ 2500/m2 x 18 m2 = € 45.000
Poiché il giardino ha una superficie reale di 500 m2, il suo valore unitario in quanto tale risulterà di:
€ 45.000 : 500 m2 = € 90/m2
Stima del valore complementare
Il valore complementare di un giardino risulta dalla differenza fra il valore di mercato del fabbricato che ne è dotato e quello dello stesso fabbricato che ne sia privato.
I due valori di mercato saranno stimabili per confronto con fabbricati simili nelle due diverse situazioni. Il reperimento dei termini di confronto per le stime non presenta particolari difficoltà nel caso di villini e condomini, data la diffusione di questo tipo di immobili, mentre è più arduo nel caso di dimore signorili come ville e castelli.
Stima del valore di trasformazione
Per stimare il valore di trasformazione di un parco o giardino, si deve innanzitutto stimare il più probabile valore di mercato del terreno in funzione della sua ordinaria destinazione. Se questa è l'edificazione, si ricadrà nel problema di stima delle aree fabbricabili; se è lo sfruttamento agricolo, si dovrà tener conto della vocazione produttiva del terreno e stimarlo con i criteri validi per gli appezzamenti non appoderati. Al valore dell'area andrà sottratto il costo della trasformazione (espianto degli alberi, rimozione dei manufatti, risistemazione del terreno) e aggiunto il valore di mercato di tutto ciò che è recuperabile: materiali da costruzione, legname, esemplari vegetali trapiantabili e vendibili.
Stima del valore di costo di riproduzione
Questo aspetto economico riguarderà il complesso di terreno, manufatti e alberature, se il valore è richiesto per una vendita o una permuta; riguarderà i soli manufatti e alberature in caso di danneggiamento.
Il terreno sarà all’occorrenza da stimare a valore di mercato se esistono termini di confronto, altrimenti a valore di trasformazione considerando la sua ordinaria destinazione.
I manufatti verranno valutati a valore di costo di ricostruzione, tenendo conto della loro vetustà e stato di conservazione, così come è stato detto per i fabbricati. Nuovo e particolare è il problema della stima del costo di riproduzione delle alberature.
Nel prossimo numero proporremo la stima di un albero ornamentale.
Dino Franchi
Prossimi eventi
19/11/2016 - “Cimice asiatica Halyomorpha halys”
Incontro di studio organizzato dall'ODAF di Asti con un particolare approfondimento sul nocciolo. Sala Convegni del Castello di Moasca (AT), ore 10.00.
21/11/2016 - "La gestione del patrimonio arboreo di Torino"
Incontro pubblico in occasione della Giornata Nazionale dell'albero. L'incontro, organizzato dalla Città di Torino in collaborazione con il DISAFA e Agrinnova, è patrocinato dalla nostra Federazione oltre a SIA e IPLA e si svolgerà presso i locali Open Incet in Via Cigna 96/17 con orario 09:00 / 13:00.
Gratuita ma obbligatoria l'iscrizione.
24/11/2016 - “Il piano di azione per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e la politica di Sviluppo Rurale”
Il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte ci informa che "In data 24 Novembre 2016 è stato organizzato il Convegno “Il piano di azione per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e la politica di Sviluppo Rurale” con l’obiettivo di fornire ai rappresentanti istituzionali e agli addetti ai lavori aggiornamenti sullo stato di attuazione del PAN e i collegamenti con le misure del PSR.
L’incontro si terrà a Torino alle ore 9.30 presso la Galleria Civica d’Arte Moderna, sala conferenze, via Magenta, 31.
La partecipazione all'incontro sarà valutata con 2 Crediti formativi per il rinnovo dei certificati di abilitazione per l’utilizzo, la consulenza e la vendita di prodotti fitosanitari, che saranno così ripartiti: 1 credito per la Difesa integrata, 0.5 crediti per la Legislazione Nazionale e Comunitaria, 0.5 crediti per i rischi per le acque superficiali e sotterranee connesse all’uso dei prodotti fitosanitari.
Inoltrare l’iscrizione per la partecipazione tramite www.reterurale.it/PAN (fino ad esaurimento posti: 300).
25/11/2016 - "Il nuovo Codice Appalti e le novità per i professionisti"
Oncontro formativo per valutare le novità contenute nel Nuovo Codice Appalti. Si partirà da un esame generale della norma, e si seguirà affrontando le tematiche legate agli incarichi per i professionisti ed i servizi tecnici. Sarà presente il dott. agronomo Andrea Sisti, Presidente del Consiglio Nazionale CONAF, che relazionerà in particolare sui risvolti possibili per la nostra categoria.
Registrazione presenze ore 08:30 presso "Sala Blu" Collegio Artigianelli - C.so Palestro 14 - Torino. Conclusione lavori prevista per le ore 13:00.
La partecipazione è gratuita, ma è necessario effettuare la preiscrizione tramite mail a odaf.piemonte-valledaosta@conaf.it
L'evento è inserito nel Piano Formativo di Federazione: cod Settore Disciplinare Professionale DP SDAF11 CFP attribuibili 0,5
02/12/2016 - "Azioni locali e partecipate per il cambiamento climatico"
Convegno Tavolo nazionale dei Contratti di Fiume - Torino, 2 Dicembre. Riceviamo da Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Tutela delle Acque: "Il Cambiamento climatico e le azioni che a livello locale Amministrazioni e attori socio-economici, possono intraprendere per mitigarne gli effetti o per promuovere adattamenti legati alle sue conseguenze, sono il tema della giornata di lavori.
Adesioni tramite mail entro il 28.11.2016 a tutela.acque@regione.piemonte.it"