Torino, 15 febbraio 2023
CIRCOLARE AGLI ISCRITTI nr. 01/2023
Oggetto: INDICAZIONI PER I PROFESSIONISTI CHE INTENDONO OSPITARE UN TIROCINANTE
Il Consiglio di Federazione a seguito di contatti intercorsi con l’Università di Torino- DI.S.A.F.A. SAMEV in merito ai Tirocini, ha approvato in data 24 gennaio 2023 le seguenti indicazioni.
INDICAZIONI PER I PROFESSIONISTI CHE INTENDONO OSPITARE UN TIROCINANTE
Il presente documento viene redatto a supporto dei colleghi che intendono avvalersi dell’opportunità di accogliere come tirocinante uno studente di UNITO al fine di richiamare l’attenzione dei soggetti ospitanti i tirocinanti sugli obblighi che derivano nei loro confronti dall’applicazione della disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro.
La procedura per sottoscrivere una convenzione di tirocinio curriculare è esplicitata sul sito dell’Università di Torino (https://www.unito.it/servizi/lo-studio/job-placement/tirocini-e-stage).
È fondamentale evidenziare che:
- il professionista[1]/studio che ospita un tirocinante curricolare risulta essere un “datore di lavoro” ai sensi della norma sulla sicurezza sul lavoro regolata dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- i tirocinanti ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante.
Tali ruoli impongono obblighi stabiliti dalla normativa vigente a cui si rimanda per approfondimenti, che possono essere così riassunti:
- lo studente tirocinante deve avere adeguata copertura assicurativa;
- lo studente tirocinante deve avere posizione INAIL;
- lo studente deve essere idoneo al lavoro;
- il professionista deve seguire corso di formazione come RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per datore di lavoro (il cui livello di rischio è in funzione dell’attività svolta dallo studio/professionista);
- il professionista deve redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) semplificato (in funzione dell’attività svolta dallo studio/professionista);
- il professionista deve erogare formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
- il professionista deve avvalersi del medico del lavoro qualora si evidenzino dei rischi tabellati dal D.Lgs. 81/08 che richiedano l’obbligo della sorveglianza sanitaria.
Obblighi assolti da UNITO
Il progetto formativo che viene sottoscritto tra il soggetto ospitante (professionista/studio) e lo studente tirocinante esplicita:
- la copertura assicurativa fornita da UNITO allo studente;
- la posizione INAIL aperta da UNITO per lo studente.
Il professionista deve comunque:
- verificare sempre la copertura assicurativa indicata sulla convenzione;
- verificare la posizione INAIL indicata sulla convenzione.
Idoneità fisica all’attività
Gli studenti possono avere effettuato visita medica in funzione del curriculum di studi per essere idonei a specifiche attività.
I professionisti ospitanti devono richiedere al tirocinante l’idoneità medica per le attività esplicitate nel progetto formativo (vedi punto 7 sopra indicato).
In base alla valutazione del rischio occorre prevedere visita medica in funzione chiaramente della tipologia di lavoro: campionamenti nei boschi, verifiche in campo, lavori in altezza, eventuale rischio rumore, lavoro al PC, ecc…).
Formazione del tirocinante sulla sicurezza
In relazione ai diversi corsi di laurea è prevista la formazione in materia di sicurezza sul lavoro (generale di 4 ore, e in alcuni casi anche specifica) per gli studenti. Lo studente riceve apposita certificazione della frequentazione del corso.
Il professionista deve richiedere al tirocinante tale certificazione ed in funzione di quanto già certificato, il professionista, come RSPP, può effettuare al momento di inserimento del tirocinante la formazione generale e/o specifica a complemento di quanto in possesso dal tirocinante (ed in funzione delle attività previste nel progetto formativo).
La formazione specifica deve essere svolta nel rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. che equipara i tirocinanti ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante.
Il Presidente
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